L’attività di videosorveglianza, pure nell’ipotesi in cui sia svolta in assenza di registrazione, comporta la raccolta ed il trattamento dell’immagine di una persona, che ricade sotto la definizione di “dato personale”. Pertanto, sui Titolari ricade l’onere di rispettare le norme, prescritte dal Reg. EU 679/2016 GDPR sull’informativa all’interessato. La II Sezione Civile della Cassazione lo aveva pronunciato nella sentenza n. 17440 del 2 settembre 2015. Se in Azienda sono in funzione telecamere che inquadrano luoghi di passaggio – anche in assenza di videoregistrazioni delle immagini – questo risulta a tutti gli effetti un trattamento per cui scatta l’obbligo per il Titolare di mettere a disposizioni degli interessati l’apposita informativa.